Formazione per formatori in azienda

Introduzione

L'art. 45 LFPr stabilisce il mandato secondo cui i Cantoni devono provvedere alla formazione dei formatori. Ai sensi dell'art. 44 OFPr le 100 ore di studio necessarie per ottenere la qualifica pedagogico-professionale prevista per i formatori in azienda possono essere sostituite da 40 ore di corso. Questo percorso porta a un attestato di frequenza cantonale riconosciuto a livello federale. Visto che il "Programma quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale" pubblicato dalla SEFRI non definisce le 40 ore di corso, i Cantoni che offrono questo tipo di formazione sono tenuti a definirne i contenuti. 

A tale scopo i Cantoni hanno creato un piano di formazione, approvato nel 2007 dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP). I seguenti obiettivi e principi hanno funto da punti di riferimento.

Obiettivi

  • Stabilire di comune accordo i contenuti specifici dei corsi che a livello federale sono definiti solo in via generale.
  • Chiarire il rapporto tra l'attestato di frequenza cantonale e il diploma federale.
  • Elaborare congiuntamente, in qualità di responsabili per lo svolgimento dei corsi (art. 45 LFPr), i requisiti minimi per il riconoscimento dei corsi organizzati da operatori esterni (art. 51 OFPr).
  • Stabilire i requisiti per le procedure di qualificazione.

Formazione dei formatori in azienda

Grafica: Formazione dei formatori in azienda

Principi

  1. I formatori che in azienda hanno la responsabilità di formare devono disporre di:
    • un attestato di frequenza del corso di 40 ore, un certificato equivalente, un diploma federale di formatore in azienda (100 ore di studio) o un certificato equivalente;
    • un AFC nella professione in cui impartiscono la formazione o un titolo equivalente;
    • almeno due anni di esperienza professionale nel settore in cui impartiscono la formazione.
  2. Chi consegue una formazione di almeno 100 ore di studio e supera la relativa procedura di qualificazione ottiene il riconoscimento federale del diploma. Per ottenere l'autorizzazione a formare relativa alla formazione professionale di base è necessario attestare le rispettive competenze professionali (art. 44 OFPr).
  3. La LFPr prevede che il percorso formativo e la procedura di qualificazione siano due cose ben distinte. Durante un ciclo di formazione di 100 ore di studio si possono ottenere i requisiti necessari con un minimo impegno supplementare. È quindi prevedibile che i titolari di un attestato di frequenza (40 ore di corso) ambiscano a un diploma riconosciuto a livello federale (100 ore di studio).
  4. Durante la qualificazione dei formatori in azienda, si verifica l'applicazione pratica dei contenuti del corso per formatori presso l'azienda formatrice. Il riconoscimento federale viene conferito solamente alle persone che hanno acquisito una certa esperienza pratica come formatori in azienda.
  5. Secondo l'art. 51 OFPr il riconoscimento dei titoli cantonali sono di competenza del Cantone. La vigilanza cantonale ha un ruolo determinante nella regolamentazione e nello svolgimento delle procedure di qualificazione, dato che la garanzia della qualità nella formazione professionale di base in azienda è il suo compito centrale.
  6. I diplomi, i certificati e gli attestati nel campo della formazione dei formatori riconosciuti dalla Confederazione rappresentano una qualifica considerevole per ogni professionista. Questo riconoscimento federale è infatti uno strumento notevole per la valorizzazione dell'attività del formatore.
  7. L'art. 9 LFPr garantisce la possibilità di combinare il corso di 40 ore con la procedura di qualificazione per il riconoscimento federale.
  8. I Cantoni sono responsabili affinché le offerte di formazione e la procedura di qualificazione siano predisposte nell'ottica del diploma federale di formatore (art. 45 cpv. 4 LFPr). Essi possono organizzare l'offerta o delegarla a terzi, mantenendo però il compito di vigilanza.

INFO

Strumento per i formatori in azienda

Il Manuale per la formazione di base in azienda è uno strumento interdisciplinare che facilita il lavoro del formatore in azienda, grazie a numerosi suggerimenti, liste di spunta e altri mezzi ausiliari orientati alla pratica.

Operatori dei corsi riconosciuti

La SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione) in un elenco raccoglie gli operatori riconosciuti dei corsi per formatori in azienda. Sono elencati esclusivamente i cicli di formazione di 100 ore.

L'elenco non esiste in italiano, è però disponibile in francese e in tedesco.

Liste des prestataires reconnus (170 KB)

LINKS

Uffici cantonali della formazione professionale

Tutti gli uffici cantonali della formazione professionale sono segnalati con indirizzo, numero di telefono e link ai rispettivi siti.

Elenco degli Uffici cantonali

Elenco delle professioni SEFRI

Panorama di tutte le professioni federali riconosciute: formazione professionale di base (AFC, CFP), formazione professionale superiore, programmi quadro d'insegnamento approvati e cicli di studio postdiploma delle scuole specializzate superiori.

Elenco delle professioni SEFRI